da Macaco » 08/12/2015, 11:49
Riprendiamo la discussione precisando che nella stazione di A c'era un grande banco ACE.
Perdonate il Don se torna a propinarvi ancora «sottigliezze regolamentari» . Solo disquisendo anche «sulle virgole» e sviscerando per bene tutto «l'anfratto normativo» riusciremo, forse, a comprendere come andavano le cose anche senza le sofisticate e moderne tecnologie.
Il regime di Blocco Telefonico garantiva la «libertà della tratta» tramite il corretto scambio dei dispacci di movimento. Dirò di più. Ci sono due commi dell'articolo 9 RCT che ben salvaguardano la sicurezza:
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- 1. Incroci.
Sulle linee esercitate a semplice binario i treni circolanti in senso opposto si incrociano in stazioni prefissate.
L'incrocio fra due treni può essere normale (indicato in orario o di fatto) oppure anormale (in seguito a spostamento) e la stazione in cui viene fissato è denominata sede d'incrocio.
Il dirigente che licenzia un treno su linea esercitata a semplice binario deve essersi preventivamente assicurato che siano giunti completi tutti i treni incrocianti o comunque attesi in senso opposto, rispettando le modalità previste dall'Istruzione per il servizio dei deviatori.
Qualora il treno sia licenziato dal capotreno, il dirigente interessato, prima di disporre a via libera il segnale di partenza, deve aver provveduto per gli accertamenti di cui sopra.
- 7. Di regola tutte le operazioni di competenza dei dirigenti relative allo spostamento d'incrocio devono essere compiute nella stessa stazione da uno stesso agente.
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Come potete vedere dal punto di vista regolamentare la causa principale dell'incidente è da ricercarsi nell'errore umano, anche se dai precedenti interventi parrebbero emergere concause derivanti dalla poca tecnologia applicata su quelle linee.
Le mie idee in merito divergono un poco da quelle dei miei ex colleghi. Mi spiego meglio. Pur dando per scontato l'origine dell'incidente al mancato rispetto di precise norme regolamentari, andrei a cercare altre concause ambientali, comportamentali o derivanti da aspetti contingenti e legati al vissuto ferroviario del responsabile. Ma procediamo con ordine.
In principio vi avevo postato il comma 1 dell'articolo 3 RCT, vi ricordate ? Voglio portare la vostra attenzione sul secondo alinea dove si legge:
«Le caratteristiche specifiche di impianto e di esercizio della stazione devono
risultare dal "Registro delle disposizioni di servizio"».
Orbene quel registro non era solo «l'istruzione per l'uso» bensì descriveva dettagliatamente le operazioni da farsi per l'arrivo e la partenza dei treni nonché a chi erano devoluti i principali compiti connessi alla sicurezza della circolazione.
Passando al successivo comma leggiamo:
« 2. Nelle stazioni ove la dirigenza del movimento è contemporaneamente ripartita
fra vari agenti, devono essere stabiliti in modo preciso i limiti delle singole
attribuzioni, nonché i rapporti fra i vari dirigenti, per il coordinamento delle
loro iniziative e per la determinazione delle responsabilità individuali.»
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Vi lascio un poco a meditare su quanto esposto. Poi continueremo.
Gaetano.
Scusatemi. Io appartengo al passato delle FS. Non sono ingegnere e sono contrario al cazzeggio...ferroviario.