da Macaco » 11/03/2015, 20:03
In attesa che un chierichetto posti quanto richiesto dal poco "informatico" Don, ve ne parlo ricorrendo alla normativa del tempo.
Vi ho evidenziato e sottolineato dei punti su cui mi baserò per formulare delle mie personali ipotesi. Ipotesi che potranno essere sempre corrette da chi abbia avuto modo di saperne di più avendo attinto a fonti dirette o consultando i documenti originali sequestrati oppure di aver letto tutti i resoconti delle molte inchieste fatte sul caso.
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REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. Edizione 1936
Art. 1.
Dirigenza del movimento.
1. La corsa dei treni è regolata in ogni stazione, raddoppio o posto di movimento, da un dirigente il movimento, che deve essere stato a ciò dichiarato idoneo da apposita commissione d’esame e che porta in servizio uno speciale distintivo. Il dirigente il movimento deve compilare il rapporto sul movimento dei treni, modulo M-42, ed il registro di consegna, modulo M-55 in modo che da essi costantemente risulti la situazione esatta dell’andamento dei treni.
2. Fra i dirigenti che si succedono in servizio nella stessa località saranno fatte consegne scritte sul registro M-55, dalle quali il dirigente che subentra deve poter rilevare senza incertezze, quali siano le prescrizioni compiute dal dirigente che lascia il servizio e quali siano ancora da compiere sia in dipendenza della effettuazione o soppressione già avvisata di treni straordinari, sia in dipendenza di ritardi, di anormalità, ecc. avvenuti durante il servizio dell’agente che lo ha preceduto e ciò anche quando la consegna non avvenga in contraddittorio.
3. Il dirigente cessante deve firmare la consegna scritta apponendovi la data e l’ora e deve apporre la firma anche sul modulo M-42 compilato fino al momento in cui egli lascia il servizio. Il subentrante, appena entra in servizio, ha l’obbligo di prendere cognizione della consegna e di apporvi a sua volta la firma indicando anche l’ora quando la consegna non avvenga in contradittorio.
4. Il dirigente cessante sarà tenuto a rispondere delle consegne incomplete; dovrà però rispondere delle conseguenze anche il subentrante quando risulti che avrebbe potuto prendere in altro modo cognizione delle condizioni del servizio e provvedere al riguardo.
La mancanza di esplicita annotazione sul registro M-55 del lavoro fatto o da farsi implica sempre, per il dirigente subentrante, l’obbligo di accertarsi che il cessante abbia provveduto a quanto occorreva (ordini, prescrizioni, correntali, conferme, avvisi, ecc.) senza che per ciò venga diminuita la responsabilità di quest’ultimo agente.
5. Nelle stazioni ove la dirigenza del movimento è contemporaneamente ripartita fra vari agenti debbono essere stabiliti in modo preciso i limiti delle singole attribuzioni ed i treni che ciascuno deve ricevere o licenziare; saranno pure stabiliti i rapporti di dipendenza fra i vari dirigenti per il coordinamento delle loro iniziative e per la determinazione delle conseguenti responsabilità individuali, quando fra i treni non vi sia indipendenza di movimento.
6. Quando condizioni eccezionali di servizio lo consigliano un funzionario di grado superiore al dirigente - purchè abilitato al servizio movimento - può avocare a sè la dirigenza del movimento esonerandone con ordine scritto il dirigente.
7. Su determinate linee a scarso traffico, la circolazione dei treni potrà essere regolata, anzichè da dirigenti locali, di cui il comma 1, da un dirigente detto dirigente unico; invece su determinate linee a traffico intenso, nel regolare la circolazione dei treni, potrà intervenire insieme coi dirigenti locali, anche un dirigente centrale.
Gaetano.
Scusatemi. Io appartengo al passato delle FS. Non sono ingegnere e sono contrario al cazzeggio...ferroviario.