A completamento di quanto già postato nei racconti, e su epressa richiesta di Paolo, entro nello specifico della normativa. Come inizio ritengo opportuno citarvi le fonti normative (che potrebbero essere anche cambiate - controllate sempre le sacre scritture on-line).
- PGOS – Capitolo XVII - Passaggio dei rotabili sulle navi traghetto.
- F.L. 152 – Sezione 4.22 - Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto. Compartimento di Palermo.
- F.L. 153 – pagina 26 – C'è il piano binari e la capacità dei mezzi imbarcabili.
- F.L. 142 - Stessa sezione e stesso titolo. Compartimento di Reggio Calabria.
- Allegato 1 - RS - Segnaletica complementare - Punto 3 - Segnale per manovre di imbarco e sbarco.
- Allegato 5 – ISM – Articolo 144 – Manovre di carico e scarico.
Cominciamo con il dire che sia sul ponte mobile che sulle navi ci sono degli scambi a mano. Le rotaie del ponte mobile combaciano con quelle delle navi il cui ponte binari si ancora al ponte mobile. Generalmente c'è uno scambio triplo sul ponte mobile e il suo seguito sulla nave, dove, nel ramo centrale si ha un secondo scambio che duplica i binari centrali che in totale diventano quattro. A proposito, poi, del piano binari delle navi mi ricordo dei particolari d'esercizio che possono interessare a tanti appassionati.
Vi parlerò appunto di questi particolari.
Aggiungo che le specifiche (le lettere) - Lunghezze utili dei binari e modalità imbarco materiale rotabile - sono reperibili on-line anche sul F.L. 142 - ed. 2003 - Sez. 4.22 - pag. 42 (on-line pg.54)- Circolare Compartimentale 37/2007.
...continua...