Art. 3
Compiti prima della partenza
1. Nelle stazioni di origine e in quelle in cui varia la composizione del treno, dove non
sia in servizio il personale di verifica o, pur essendovi, non sia comunque tenuto ad intervenire in base a disposizioni locali, il personale di accompagnamento deve assicurarsi:
a) dello stato generale delle carrozze e dei carri per rilevare eventuali anormalità o
mancanze che siano rilevabili dall’esterno;
b) che le porte delle carrozze, nonché le porte o le altre parti mobili dei carri, si trovino
e siano assicurate nella posizione corrispondente al corretto assetto di marcia;
c) che siano spenti tutti i fanali incorporati delle carrozze non utilizzati per segnalare
la coda dei treni;
d) che le carrozze e i carri in composizione al treno non portino etichette che ne
vietino la circolazione.
Le anormalità rilevate devono essere segnalate al capotreno.
2. Nei treni senza capotreno gli accertamenti di cui sopra restano affidati al personale
addetto alla formazione dei treni appositamente designato dall’Impresa Ferroviaria.
Art. 4
Compiti durante il viaggio
1. Durante la corsa, il personale di accompagnamento, tenuto conto del posto occupato,
delle condizioni di visibilità e delle mansioni da espletare deve:
a) esercitare la sorveglianza circa il regolare andamento del servizio;
b) rispondere prontamente agli ordini del capotreno e del personale di condotta e,
rilevando eventuali segnalazioni fatte dal personale delle stazioni e della linea,
regolarsi secondo quanto prescritto dal Regolamento sui segnali;
c) segnalare sul libro di bordo i difetti, i guasti o le mancanze riscontrati alle carrozze;
d) arrestare il treno ed informarne il capotreno qualora venga notata qualche anomalia che potrebbe compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni.
2. Qualora il personale di accompagnamento si accorga del riscaldamento di una
boccola
(1)
, deve regolarsi come segue:
- se il rilevamento avviene a treno fermo deve informare il capotreno che a sua
volta deve avvisare il personale di condotta e, se presente, il personale addetto
alla verifica, per l’adozione dei provvedimenti necessari;
(1) Il riscaldamento in una boccola può manifestarsi con il calore che si rileva avvicinandosi nella parte superiore e può dar luogo ad
altri fenomeni (odore, fumo, fiamme, fischio, ecc.) percepibili anche a distanza.
Disposizioni Generali - Artt. 3-416
- se il rilevamento avviene durante la corsa, deve provvedere all’arresto del treno,
informandone il capotreno, che avviserà il personale di condotta per l’adozione
dei provvedimenti necessari.
Art. 5
Compiti nelle stazioni di fermata
Nelle stazioni di fermata il personale di accompagnamento deve:
a) scendere prontamente dal treno e sollecitare il servizio;
b) prestarsi, quando occorra, alle operazioni inerenti al servizio delle manovre e
alla manovra dei deviatoi.
...continua...